Non si potrà fare impresa senza avere una “sede virtuale” sul web. È questo il principio cardine rafforzato dall’articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) convertito in via definitiva dalla Camera. Ovvero, entro il 1° ottobre tutte le aziende dovranno comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, la Pec (posta elettronica certificata), attiva e univocamente riconducibile all’impresa.
Possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, che facilita i rapporti con la Pubblica amministrazione, era già un obbligo dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali. Finora, però, la mancata comunicazione prevedeva solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche al Registro imprese.
Dal 1° ottobre si volta completamente pagina e si punta alla definizione di un meccanismo dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di commercio. Verrà quindi ora espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società (con importo in misura raddoppiata tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro) che per le imprese individuali (in misura triplicata da un minimo di 30 a un massimo di 1.548 euro).
Se nel corso della vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e dell’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo. Per tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza, il 1° ottobre 2020, dopo il quale scattano le sanzioni.
La comunicazione del domicilio digitale è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa direttamente dal sito ipec-registroimprese.infocamere.it, oppure seguendo le istruzioni sul sito della Camera di commercio del proprio territorio.
Nel registro delle imprese trova ora accoglimento, in generale, il cosiddetto “domicilio digitale” concetto più ampio rispetto alla Pec che è stato introdotto nel Codice dell’amministrazione digitale con il Dlgs 217/17. Nel concetto di “domicilio digitale” oltre alla Pec sono pertanto ora compresi i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (il cosiddetto Regolamento sIDAS). Al momento la possibilità di avvalersi di un domicilio digitale diverso dalla Pec è soltanto teorica, in attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi.
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