Il Decreto liquidità è entrato in vigore, nella notte tra l’8 e il 9 aprile, è stato approvato dalla Ragioneria di Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del cosiddetto decreto liquidità, che riguarda una serie di provvedimenti a tutela delle imprese italiane e dei lavoratori autonomi e con Partiva IVA. Oltre alle misure di accesso al credito per le imprese, il decreto legge tocca aspetti fiscali come la sospensione dei tributi dovuti per i mesi di aprile e maggio e altre disposizioni in materia di salute e di lavoro.
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Il fondo garantito dallo Stato per le piccole, medie e grandi imprese ammonta a 400 miliardi di euro, erogabili entro il 31 dicembre 2020. I prestiti sono garantiti con un tasso vicino allo zero da SACE (società partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti che ha tra le sue attività la garanzia finanziaria e la protezione degli investimenti) e dal fondo di garanzia per le Pmi. Ora è arrivata l’approvazione della Commissione europea perché il decreto liquidità possa iniziare a muovere finanziamento alle imprese.
La mattina del 9 aprile gli istituti di credito italiani hanno ricevuto la circolare dell’ABI con le modalità da seguire per la concessione dei finanziamenti. Tutti i soggetti aventi diritto, posso già fare richiesta alla propria filiale per istruire la pratica. qui il testo integrale della circolare ABI. Dalla lettura dei testi ufficiali emerge che i finanziamenti garantiti al 100% sono quelli fino a 800.000 euro, ma con le seguenti differenze:
Le imprese medio-grandi con ricavi superiori ai 1,5 miliardi di euro dovranno ricevere un’autorizzazione aggiuntiva attraverso un decreto del ministero dell’Economia, ciò significa che per queste realtà imprenditoriali il percorso per l’approvazione del finanziamento sarà più lungo. Nel testo del decreto liquidità si fa divieto per i soci di distribuire dividendi o acquistare quote della propria società nel 2020. Altro obbligo stabilito è di utilizzare il finanziamento ricevuto esclusivamente per investimenti di attività svolte in Italia o per sostenere i costi del personale operante in Italia. Le garanzie pubbliche copriranno un tetto massimo calcolato sulla percentuale riferita al fatturato e saranno pari al 25% del fatturato 2019, o al doppio dei costi dell’impresa, intesi come “valore del fatturato in Italia e ai costi del personale (vale il valore maggiore) sostenuto in Italia”
Chi richiede il finanziamento dovrà sostenere anche il tasso di interesse applicato per accedere alla linea di credito. Oltre alle commissioni della banca ci sono anche quelle di SACE che garantisce il prestito.
Per quanto riguarda le banche, il decreto è molto chiaro: le commissioni dovranno essere inferiori a quelle che normalmente la banca chiederebbe in assenza dell’attuale garanzia pubblica. Quindi, in realtà non c’è un tasso stabilito, ma la banca si impegna ad attestare che il “minor costo” applicato all’impresa è uguale, almeno, minor costo tre la condizioni di mercato senza garanzia.
SACE applica lo 0,25% nel primo anno per le Pmi e lo 0,5% per le aziende più grandi.
Possono fare richiesta di prestito garantito anche persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni danneggiate dal Covid-19, danno che si dovrà attestare tramite autocertificazione. In questo caso è il fondo delle Pmi che garantisce il 100% del credito. La cifra coperta da garanzia non potrà superare il 25% del valore dei ricavi. Per questo tipo di finanziamento non sono previsti costi per l’accesso al credito: si dovrà pagare solo i costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. La garanzia non ha costi, è gratuita e la banca anche senza esito dal fondo di garanzia può erogare il prestito effettuando solo la verifica dei requisiti.
Per l’emergenza Covid-19 il decreto semplifica le procedure burocratiche necessarie a istruire la pratica di richiesta per avere il prestito. Solo per questa specifica richiesta sono ammesse sottoscrizioni anche con posta non certificata. Basterà quindi inviare una mail con documento di identità e precise indicazioni riguardo il tipo di contratto che si intende sottoscrivere. Il testo del decreto specifica che“l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.”
Per ridurre i tempi di attuazione era stata già inviata alla Commissione Ue, la notifica con la quale era stata richiesta l’autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che ora ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles. Si possono già quindi chiedere i prestiti
Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale (docx) – Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità per la richiesta di garanzia
Modulo Richiesta finanziamento fino a 25.000 euro Allegato-4-bis
Altri Moduli per l’emergenza
Richiesta di sospensione ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18
Allegato-13-ter-Richiesta-di-sospensione
Allegato-13-bis-DL-Cura-Italia
Qui il Testo integrale in PDF del Decreto liquidità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per capire nel dettaglio la norme introdotte per i finanziamenti e non solo
Decreto liquidità testo integrale pdf
Qui il testo integrale del Decreto Liquidità in formato testo
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